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Detrazioni e Agevolazioni:

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

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DAL SITO DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE:

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2010.
La detrazione d'imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
In sintesi, si ricorda che i limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% (da ripartire, dal 2008, da un minimo di tre a un massimo di dieci quote annuali di pari importo) variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici ( pareti,pavimenti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie) 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:

  • redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dell'attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell'attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it dell'apposita scheda informativa;
  • nelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera impiegata;
  • il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

ATTENZIONE
Per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali previsti per gli interventi di risparmio energetico si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 aprile 2008.