È stata reintrodotta dal periodo d'imposta 2008 la detrazione Irpef del 36 per cento relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
In questo caso, l'acquirente o l'assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull'ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
ESEMPIO:
Prezzo di acquisto dell'abitazione: = 180.000 euro
Costo forfettario di ristrutturazione (pari al 25% di 180.000 euro) = 45.000 euro
Detrazione (pari al 36% di 45.000 euro) = 16.200 euro
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l'importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).
Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti.
Per effetto delle varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, la misura dell'agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa e del periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (vedi elenco seguente).
- Rogito stipulato dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006:
- Detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
- Rogito stipulato dal 2002 al 2005 e dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 (per immobili ristrutturati entro dicembre 2006):
- Detrazione del 36% (sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile indicato nell'atto).
La spesa complessiva su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l'importo massimo di 48.000 euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Essa comprende anche l'Iva addebitata all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa.
- Acquisti di immobili ristrutturati dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2010:
- Detrazione del 36% (sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile indicato nell'atto) su una spesa complessiva massima di 48.000 euro.
LE CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2011. Il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;
- l'unità immobiliare acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
- i lavori devono essere eseguiti dall'impresa dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
COSA FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE
Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.
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